martedì 21 novembre 2023

Relativamente agli “estratti per riassunto” degli atti di nascita

 


Relativamente alla questione di Anna Maria Franzoni, del rifiuto del comune di San Benedetto Val di Sambro che mi ha negato l’invio del suo “estratto per riassunto dell’atto di nascita”, rifiuto approvato dal Difensore civico dell’Emilia-Romagna, ho chiesto un “parere pro veritate” ad uno dei più autorevoli giuristi italiani, il professore Giovanni Iorio, ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano – Bicocca, che vi riporto sia nel testo che in foto del PDF.

Spero che quanto segue sarà apprezzato dagli studiosi seri di astrologia, oltre che dai fan del Diritto, perché, attraverso l’esame minuzioso di tutte le carte relative a questo caso, ed entrando nello specifico delle molte leggi italiane e anche degli articoli della Costituzione Italiana che fanno riferimento alla materia trattata, distilla – a mio parere, ma credo anche in tutta evidenza oggettiva – l’inconsistenza argomentativa sia dei funzionari dell’Ufficio Anagrafe del comune di San Benedetto Val di Sambro che del Difensore civico da me chiamato in causa a mia difesa e che si sono espressi, entrambi, assai duramente nei confronti della mia istanza.

Non so abbastanza di leggi, ma sono certo che tale testo potrà fare Giurisprudenza, in futuro, o, quanto meno, essere una bussola precisa di navigazione all’interno di una questione di puro Diritto nei confronti di ogni cittadino che si rivolga all’Amministrazione dello Stato, Amministrazione che spesso è negligente, se non addirittura volutamente ostile.

Ecco il testo:


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 

20126 - Milano



Milano, 21 novembre 2023


Egr. sig. Ciro Discepolo


SOMMARIO: I – I fatti e il quesito: p. 1. II –  Il quadro normativo: p. 2. III – L’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita: p. 3. IV – La questione dell’«interesse» dell’istante: p. 3. V – Il ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396/2000: p. 4. VI – Conclusioni: p. 5.


Come richiesto espongo il mio parere in ordine a una questione che mi viene esposta nei seguenti termini.


I –  I fatti e il quesito

1. Questi, in sintesi, i fatti, così come riferiti da Ciro Discepolo.


A. Ciro Discepolo, giornalista e astrologo, per motivi di studio e di ricerca ha chiesto e chiede da anni ai Comuni italiani «estratti per riassunto» dell’atto di nascita.


B. I Comuni italiani, a seguito della richiesta, hanno trasmesso e trasmettono al giornalista gli estratti richiesti.


C. In un caso, però, il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha rigettato l’istanza di Ciro Discepolo (ritenuta priva di un «interesse giuridicamente protetto»). Il Comune ha osservato che deve ritenersi «qualificato l’interesse di chi effettui ricerche storiche, culturali, sociali non per pura curiosità o spirito di emulazione, ma in quanto agente per conto di istituzioni pubbliche o enti preposti a tali finalità di interesse collettivo». 


D. È da precisare che Ciro Discepolo, nel formulare la richiesta al predetto Comune, specificava di essere «un giornalista» che aveva in animo di «scrivere un nuovo libro relativamente a fatti e alle persone che riguardano diversi delitti della storia recente del nostro paese». Chiedeva, quindi, per le sue «ricerche astrologiche», l’estratto dell’atto di nascita con l’indicazione dell’ora di nascita di una certa persona. In calce alla mail, il giornalista indicava alcuni suoi libri di cronaca criminale o riguardanti il tema della giustizia (tutti reperibili su Amazon). Aggiungeva, infine, un link per accedere alla sua bibliografia.


E.  Il giornalista, a seguito del diniego, si è rivolto al Difensore civico della Regione Emilia-Romagna; questi, però, in data 23 ottobre 2023, ha confermato la decisione e le argomentazioni del Comune emiliano. Il Difensore civico, in particolare, osserva che «dal complesso delle norme che disciplinano lo stato civile emerge come il diniego del Comune risulti legittimo in quanto motivato nella considerazione che in capo all’istante difetti un interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante». Argomenta, ancora, il Difensore: «in subiecta materia, peraltro, l’essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è di per sé sufficiente perché l’interesse possa considerarsi diretto ed attuale, dovendosi dimostrare in concreto che gli atti cui si chiede di accedere siano in qualche modo collegati con la situazione giuridica tutelabile e se la conoscenza di tali atti sia in grado di concorrere alla tutela della situazione giuridica enunciata».


F. Ciro Discepolo, a questo punto, chiede se sia legittimo o meno il diniego del menzionato Comune di rilasciare l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita».


Nel redigere il parere, ho esaminato:

- l’istanza di Ciro Discepolo;

- la comunicazione di diniego del Comune di San Benedetto Val di Sambro;

- la decisione del Difensore civico dell’Emilia Romagna del 23 ottobre 2023.


II –  Il quadro normativo

2. Nel caso che ci occupa occorre far riferimento all’art. 450 del codice civile e agli artt. 106, 107 e 108 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (recante il «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»).


A. L’art. 450 c.c. («pubblicità dei registri dello stato civile») stabilisce che «i registri dello stato civile sono pubblici (1° co.). Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte (2° co.)».


B. L’art. 106 d.p.r. n. 396/2000 («estratti per riassunto») prevede che «gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime».


C. L’art. 107 del d.p.r. n. 396/2000 («estratti per copia integrale») prevede che «gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge (1° co.). L’estratto per copia integrale deve contenere: (a) la trascrizione esatta dell’atto come trovasi negli archivi di cui all’art. 10, compresi il numero e le firme appostevi; (b) le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale; (c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale (2° co.)».


D. L’art. 108 del d.p.r. n. 396/2000 («contenuto»), infine, prevede che «ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere: (a) l’indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale; (b) la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato; (c) il bollo dell’ufficio (1° co.). I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici (2° co.). Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432 (3° co.)».


III –  L’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita

3. La disciplina dell’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita, dunque, trova la sua fonte nel predetto art. 106 del d.p.r. n. 396/2000.


A. Ebbene, per espressa previsione legislativa chi chiede l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita (come ha fatto il giornalista nella vicenda che ci occupa) non è neanche a tenuto a dedurre l’esistenza di un interesse; quest’ultimo, invece, deve assistere la richiesta di chi domanda un «estratto per copia integrale» dell’atto di nascita. Pertanto, il diniego al rilascio di un «estratto per riassunto», per come è si è manifestato nel caso di specie, appare infondato e illegittimo. 


B. Né, in senso contrario, può richiamarsi l’art. 44, 1° co., del d.p.r. n. 445/2000 , secondo cui gli estratti degli atti di stato civile sono «richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile». Si deve osservare, infatti, che questo articolo si riferisce a tutt’altra fattispecie: quella, cioè, riguardante l’«acquisizione diretta dei documenti» da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi . Pertanto, risulta fuorviante e improprio fondare una decisione di rigetto dell’istanza sulla base, fra l’altro, di una disposizione di legge che riguarda tutt’altra materia.


C. Resta da dire che, in ossequio a quanto prevede la legge, numerosi Comuni italiani (anche emiliani) rilasciano, tempestivamente, l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita. E lo rilasciano senza chiedere o indagare quale sia l’interesse sotteso. Il Comune di Milano, poi, consente di ottenere in tempo reale l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita di un cittadino milanese (in via telematica, utilizzando il Sistema pubblico di identità digitale, ossia lo SPID). 


IV –  La questione dell’«interesse» dell’istante

4. Ciro Discepolo ha richiesto l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita; dunque, viene in considerazione la disciplina poc’anzi rammentata (art. 106 d.p.r. n. 396/2000). Quand’anche, però, ci si volesse soffermare sull’«interesse» dell’istante (secondo quanto prevede l’art. 107 d.p.r. n. 396/2000, riguardante però l’istanza di «estratti per copia integrale»), le ragioni del diniego continuano ad essere ingiustificate. A tal fine, debbono essere svolte le seguenti osservazioni.


A. Innanzitutto, il Comune, nel motivare il diniego, ritiene che non possano trovare accoglimento quegli interessi caratterizzati (si riportano le parole utilizzate) da «curiosità o spirito di emulazione»; il Difensore civico, poi, aggiunge che difetterebbe, in capo all’istante, un «interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante». Ora, non si rinviene il fondamento normativo di tali assunti. Si deve ricordare, infatti, che Ciro Discepolo nella sua istanza specificava di essere «un giornalista» che aveva in animo di «scrivere un nuovo libro relativamente a fatti e alle persone che riguardano diversi delitti della storia recente del nostro paese» . Ecco, dunque, l’interesse alla richiesta: la libertà di parola e di informazione che, come noto a tutti, trova un esplicito riconoscimento nell’art. 21 Cost.  La libertà in questione, si badi, riguarda ogni cittadino e, ovviamente, anche un cittadino che assume la veste di giornalista . 


B. Inoltre, non può essere condivisa l’affermazione del Difensore civico dell’Emilia-Romagna, secondo cui   «in subiecta materia, peraltro, l’essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è di per sé sufficiente perché l’interesse possa considerarsi diretto ed attuale, dovendosi dimostrare in concreto che gli atti cui si chiede di accedere siano in qualche modo collegati con la situazione giuridica tutelabile e se la conoscenza di tali atti sia in grado di concorrere alla tutela della situazione giuridica enunciata». Il Difensore parrebbe voler dire questo: un interesse «diretto» ed «attuale», al più, potrebbe sussistere soltanto qualora il documento richiesto concorra alla realizzazione dell’interesse dedotto. Sul punto, vanno svolti solo due brevi rilievi:


(i) in primo luogo, non si vede come un Comune possa «sindacare» la «rilevanza» di un documento richiesto dall’istante a fini di ricerca e di studio. Se così fosse, dovremmo concludere che all’ente comunale è attribuito il potere di «sindacare» l’attività di ricerca di un privato, che nel caso di specie è un giornalista di lungo corso;


(ii) in secondo luogo, non bisogna certo essere esperti di discipline astrologiche per comprendere che ogni studio del «tema natale» non può che passare attraverso la ricognizione (il più esatta possibile) del luogo e dell’orario di nascita di una persona. Quest’ultimi, dunque, sono da considerare dati «essenziali» per uno studio e una ricerca (anche) astrologica.


C. Si deve però ribadire un punto: qui non si sta dicendo che Ciro Discepolo, nel chiedere l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita, doveva allegare o dimostrare l’«interesse» alla richiesta. Si osserva un’altra cosa: quand’anche – ad abundantiam, diremmo – ci si volesse soffermare sull’«interesse» del richiedente Ciro Discepolo, le ragioni del diniego risultano incomprensibili. 


V –  Il ricorso all’autorità giudiziaria 

ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396/2000

V. Il d.p.r. n. 396/2000 offre uno strumento per opporsi al rifiuto ingiustificato dell’ufficiale dello stato civile di rilasciare un documento dovuto. Vediamolo.


A. Ai sensi dell’art. 95, 1° co., del d.p.r. n. 396/2000, «chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento» .


B. Davanti al tribunale, le parti sono chiamate in contraddittorio ad esprimere le rispettive ragioni. Nel caso di specie, in particolare, il Comune dovrebbe spiegare i motivi del diniego dell’atto richiesto e, in particolare, su quale disposizione di legge il rigetto trova fondamento. E, ancora, dovrebbe spiegare perché decine di altri Comuni italiani rilasciano, su semplice richiesta, l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita.


VI –  Conclusioni

6. Sulla base delle precedenti considerazioni, si svolgono qui di seguito sintetiche conclusioni.


A. La disciplina dell’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita trova la sua fonte nel predetto art. 106 del d.p.r. n. 396/2000.


B. Chi chiede l’«estratto per riassunto» dell’atto di nascita (come ha fatto Ciro Discepolo, nella vicenda che ci occupa) non è a tenuto a dedurre l’esistenza di un interesse; quest’ultimo, invece, deve assistere la richiesta di chi domanda un «estratto per copia integrale» dell’atto di nascita (art. 107 del d.p.r. n. 396/2000).


C. Pertanto, il rifiuto manifestato dal Comune deve considerarsi infondato e illegittimo.


D. Quand’anche, poi, ci si volesse soffermare sull’«interesse» dell’istante (il giornalista Ciro Discepolo), le ragioni del diniego appaiono ingiustificate.


E. Ai sensi dell’art. 95 del d.p.r. n. 396/2000, contro il rifiuto ingiustificato dell’ufficiale dello stato civile di rilasciare un documento dovuto è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria.


Cordiali saluti


prof. Giovanni Iorio

ordinario di Istituzioni di Diritto Privato

Università di Milano-Bicocca






Aggiornamento del 15 Dicembre 2023

Un nuovo importante step nel nome della legge Bassanini bis per la semplificazione dei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.

 

Mi occorreva, per lo studio e la redazione di un nuovo caso di omicidio da inserire nel libro “Delitti&Delitti II” un documento di nascita di un cittadino nato a Forno Canavese, in Piemonte.

Pertanto il 10 Agosto scorso richiedevo il documento nel modo giusto all’Ufficio Anagrafe di tale comune.

Circa un mese e mezzo dopo, ricevevo la seguente risposta:

Comune di Forno Canavese


Prot. 0006340 del 23/10/2023

Oggetto: Richiesta di estratto di nascita


Non si rilasciano dati per motivi di privacy .

Ufficio Anagrafe – Stato Civile Forno Canavese.

 

 

Quindi, come per altri casi analoghi, rispondevo loro che stavano commettendo un errore ed elencavo le ragioni del mio convincimento.

Citavo anche diversi altri argomenti che avrebbero dovuto convincere questi ufficiali di Stato Civile e proponevo loro di evitare inutili perdite di tempo e di denaro per lo Stato e insistevo, con garbo, per avere il documento già richiesto prima di Ferragosto.

Ma tutto fu inutile e, il giorno 30 ottobre dell’anno corrente, fui costretto a inviare una istanza al Difensore civico della regione Piemonte.

Come potete leggere dagli allegati qui riprodotti, il Difensore civico del Piemonte ha accolto totalmente la mia istanza e ha invitato il comune di Forno Canavese a rilasciarmi il documento richiesto.

Questo nuovo ed importante pronunciamento si aggiunge a quelli già citati da chi scrive e relativi ai Difensori civici della provincia autonoma di Bolzano, della regione Veneto e al parere pro veritate dell’autorevole giurista Giovanni Iorio, ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza, all’Università Bicocca di Milano.

A questo punto il comune di Forno Canavese può inviarmi detto documento oppure può decidere di mantenere il punto, ma questa volta io andrò fino in fondo, denunciando, per via legale, direttamente l’Ufficiale di Stato Civile e chiedendo anche i danni.

Però, quello che è davvero importante, è che è stato fatto un altro passo assai rilevante nella direzione dei diritti dei cittadini e contro le prepotenze di singoli impiegati dello Stato che considerano i documenti in oggetto di loro proprietà.

P.S. Dunque, al momento, su molte decine di analoghi documenti che ho ripreso a richiedere da maggio scorso ad oggi, l’unico che mi è stato tassativamente negato, è quello del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), con l’appoggio del Difensore civico della regione Emilia-Romagna. Ma in quel caso si tratta dell’estratto per riassunto dell’atto di nascita di Anna Maria Franzoni e ogni ulteriore commento risulta assolutamente inutile…

P.P.S. Naturalmente non mi attendo alcuna gratitudine da parte dei/delle colleghi/ghe astrologi/ghe, ma questa è un’altra storia…




Aggiornamento del 30/12/2023



Bene, benissimo, ha fatto il dr. Carlo Melodia, presidente della LUIMO, l’Associazione per la Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica, a redigere un libro che salvi una serie di lezioni inedite e di testimonianze da consegnare alla Storia e che videro protagonista la dottoressa Adele Alma Rodriguez che ebbi l’onore ed il piacere di annoverare tra i miei amici e amiche più cari.

Si tratta, per chi scrive, di un amarcord di lunghissima data, stracolmo di rammenti e di emozioni.

Già mi curavo a Roma presso il grandissimo professore Antonio Negro. Io facevo il militare a Latina e quando gli chiesi un nuovo appuntamento, mi rispose: “Non occorre che lei venga a Roma, apriamo la sede nazionale a Napoli, al viale Antonio Gramsci 18 (il palazzo a fianco al mio!! NdR)…”

Quindi fui presente al battesimo, c’ero anche io in quel giorno indimenticabile…

Conobbi Alma di cui sarei diventato amico stretto nel giro di poche settimane, ma anche i professori Paschero e Ortega. Quest’ultimo ci lasciò sbigottiti: sciolse, davanti a tutti, una dose unica di un rimedio omeopatico nel caffè!!

A tutti noi che guardavamo sbalorditi, disse qualcosa del genere: “Perché vi sorprendete? Il rimedio omeopatico è potentissimo e agisce perfino nel caffè!”

Con gli anni fui al suo fianco lungo il cammino di crescita del CEMON e della risonanza che grazie ad esso – e soprattutto alla dottoressa Rodriguez – la medicina omeopatica cominciò ad avere in tutta Italia.

Già dopo un paio di mesi da quella inaugurazione, ebbi l’onore di avere spesso a cena Alma ed il professore Negro che mi curò amorevolmente per i primi lustri della mia avventura hannemaniana.

Altri medici, in seguito, diversi tra quelli che operavano all’interno del CEMON, mi aiutarono a superare soprattutto una cefalea persistente: ricordo qui, con immutato affetto, medici come il dr. Gargiulo, come Carlo Melodia, come Nicola del Giudice e come il mio attuale dottore, Domenico De Carlo.

L’amica, carissima, Alma, fu più di un medico per me e spesso trascorrevamo al telefono, entrambi insonni, buona parte delle nostre notti…

Lei, come ogni medico omeopatico degno di questo nome, credeva nelle mie ricerche ed io non avevo dubbi di alcun genere sull’efficacia della medicina omeopatica e sul principio della memoria dell’acqua.

Il testo di cui sto scrivendo qui, come già detto, raccoglie molte lezioni inedite della dottoressa Rodriguez, un patrimonio culturale che non andava assolutamente perso.

Io, in questo breve, ma sentitissimo amarcord personale, vorrei aggiungere soltanto una cosa: in questo oltre mezzo secolo di cui stiamo parlando, diversi medici del Centro di Napoli si allontanarono nel tempo e ciò mi sembra del tutto ovvio e legittimo, in sincronia a quello che potremmo definire il percorso euristico di questa meravigliosa disciplina. È legittimo e anche naturale che tanti studiosi abbiano, nel tempo, seguito una propria strada, staccandosi, talvolta, anche in modo brusco dalla direzione di quella istituzione che ha mutato moltissimo, e bene, nel rapporto tra l’omeopatia e le istituzioni del nostro paese.

Allora vorrei testimoniare qualcosa che mi sento di dire della carissima Alma, e lo faccio volentieri, soprattutto per i figli Aurelio, Gabriella e Vincenzo Rocco a cui rinnovo la mia amicizia: Alma soffriva ad ogni separazione, ma il suo carattere forte e la visione generale governata soprattutto da ciò che secondo il suo sentire era l’ulteriore affermazione dell’omeopatia in Italia, la faceva procedere per la propria strada, senza mai un solo tentennamento.

 

Ciro Discepolo

Milano, 30 Dicembre 2023